Gli Statuti
A partire dall’Assemblea generale dei soci di sabato 11 aprile 2015 presso la Fondazione Fojanini di Studi superiori a Sondrio, considerando la richiesta di sviluppare e mantenere diverse relazioni sia sull’Arco alpino, sia con i più importanti gruppi linguistici si è costituita pure un’associazione svizzera AmAMont.CH/FreundBergAlp.CH/AmiMontAlp.CH consolidando così un proprio sito trilingue (italiano-tedesco-francese).
L’Associazione AmAMont.CH/FreundBergAlp.CH/AmiMontAlp.CH si costituisce con lo scopo di salvaguardare e promuovere gli interessi della montagna e di tutti gli abitanti dell’arco alpino europeo con particolare riferimento agli alpeggi e alle vallate di montagna.
L’Associazione è costituita ai sensi degli Articoli 60 ss del Codice Civile svizzero. Non ha scopo di lucro e sono garantiti il principio della neutralità politica e la collaborazione con le organizzazioni che perseguono gli stessi scopi.
Parallelamente esiste l’Associazione italiana con sede in SONDRIO, Via Valeriana n. 32, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile della Repubblica Italiana denominata “AMICI DEGLI ALPEGGI E DELLA MONTAGNA”
Statuti dell'Associazione svizzera
Associazione AmAMont.CH / FreundBergAlp.CH /AmiMontAlp.CH
Associazione Amici degli Alpeggi e della Montagna.CH/Vereinigung Freunde der Berge und Alpen.CH/ Association Amis des Montagnes et des Alpages.CH
Capitolo I – Costituzione / Scopo / Sede –
Art. 1 – Costituzione/Scopo –
L’Associazione AmAMont.CH/FreundBergAlp.CH/AmiMontAlp.CH si costituisce con lo scopo di salvaguardare e promuovere gli interessi della montagna e di tutti gli abitanti dell’arco alpino europeo con particolare riferimento agli alpeggi e alle vallate di montagna.
L’Associazione è costituita ai sensi degli Articoli 60 ss del Codice Civile svizzero. Non ha scopo di lucro e sono garantiti il principio della neutralità politica e la collaborazione con le organizzazioni che perseguono gli stessi scopi.
Art. 2 – Sede –
La sede dell’Associazione a partire dalla data della costituzione della presente associazione si troverà presso il domicilio del Presidente.
Capitolo II – Soci –
Art. 3 – Qualità di socio/diritti dei soci –
- Soci possono divenire tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione e sono ammessi dal Consiglio direttivo tramite registrazione dei loro dati
- Quali Soci possono aderire persone fisiche o giuridiche che condividono il suo scopo, indipendentemente dalla loro
- Queste ultime (persone giuridiche) dovranno farsi rappresentare da un loro delegato con relativa
Art. 4 – Doveri dei Soci –
I Soci sono tenuti:
- ad osservare le norme statutarie e le decisioni degli organi direttivi preposti;
- ad astenersi da tutto ciò che possa compromettere il prestigio ed il buon nome dell’Associazione;
- a sostenere le attività dell’Associazione ed a provvedere al versamento delle quote
Art. 5 – Perdita della qualità di Socio –
La qualità di Socio si perde:
- per rinuncia dell’interessato o
- per provvedimento di
Il provvedimento di decadenza del CD potrà essere impugnato dal Socio interessato (tramite lettera raccomandata al Presidente) entro 20 giorni dalla sua comunicazione a mano dell’Assemblea.
Capitolo III – Organizzazione dell’Associazione –
Art. 6 – Sono organi dell’Associazione –
- l’Assemblea generale dei Soci (AG);
- il Consiglio direttivo (CD);
- i revisori dei
Art. 7 – L’Assemblea generale (AG) –
- a) L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai Soci che sono in regola con le quote
- All’Assemblea generale compete in particolare:
- la nomina del Presidente, di un Vicepresidente, dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Questi saranno nominati con criteri territoriali in modo possibilmente proporzionale al numero dei soci.
- l’approvazione dei conti economici con relativa delibera di scarico degli altri organi
- la decisione sulle quote sociali
- l’assunzione delle decisioni riguardanti l’attività essenziale dell’associazione.
- L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, e comunque, almeno una volta all’anno, di regola, entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo e del rapporto di attività dell’Associazione e eventuali preventivi Potrà altresì essere convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.
Tramite preavviso l’Assemblea vien di regola comunicata per iscritto almeno venti (20) giorni prima con l’indicazione della data fissata. La convocazione definitiva deve avvenire con l’indicazione dell’ordine del giorno almeno dieci (10) giorni prima dell’assemblea.
Per le modifiche di statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
Art. 8 – Il Consiglio direttivo (CD) –
- Il CD è composto da Soci: da cinque a undici membri (un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Cassiere e dei relativi ulteriori Consiglieri )
Il CD si costituisce da sè.
- Il CD si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Presidente o la maggioranza del CD ne chieda la La presenza è valida anche tramite mezzi audiovisivi (p.es. videoconferenza/skype, teleconferenza) e per mezzi informatici e telematici.
- Il CD deve in particolare:
- definire e realizzare, conformemente agli scopi, le attività dell’Associazione sulla base delle determinazioni o degli orientamenti espressi dall’Assemblea generale;
- predisporre i conti economici;
- ammettere nuovi Soci;
- assumere provvedimenti disciplinari o decadenziali nei confronti dei Soci;
- rappresentare l’associazione verso l’esterno e pubblicare sue prese di posizione;
- collaborare con i GL particolarmente per questioni complesse e/o urgenti;
- tenere aggiornato regolarmente il sito dell’associazione;
- Il CD nomina una commissione operativa e può nominare dei Gruppi di Lavoro (GL) per approfondire particolari problematiche (fra altro regionali) o commissioni con compiti
- In caso di urgenza il Presidente e il Vicepresidente possono prendere decisioni a due, che dovranno appena possibile essere sottoposte a tutti i membri del
Art. 9 – I revisori dei conti –
Il Collegio dei revisori è composto da due Soci non facenti parte di altri organi.
Essi verificheranno i conti e comunicheranno all’Assemblea generale le loro conclusioni.
Capitolo IV – Procedure di voto –
Art. 10- Per le decisioni –
- Di regola le decisioni avvengono per alzata di mano ad eccezione che 1/10 dei presenti ne chieda lo scrutinio
- Le decisioni sono accolte a maggioranza semplice dei voti In caso di parità di voto decide il Presidente.
- Tutti gli organi deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
Art. 11 – Per le elezioni –
- Se il numero dei candidati proposti non è superiore a quello delle cariche da occupare, l’organo competente può dichiarare eletti i candidati
- Se per una carica sono proposti più candidati, nel primo scrutinio è eletto il candidato che ha raccolto la maggioranza dei voti emessi (50+1 maggioranza assoluta); nel caso di un secondo scrutinio è considerato eletto il candidato con il maggior numero di voti (maggioranza relativa)
Capitolo V – Disposizioni ordinarie/finali –
Art. 12 – Durata degli incarichi –
Tutti gli incarichi hanno una durata di quattro anni e i Soci incaricati sono sempre rieleggibili.
Art. 13 – Durata dell’esercizio finanziario –
L’esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio ed ha il termine il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14 – Diritto di firma –
L’Associazione è rappresentata con firma collettiva a due, cioè dal Presidente e Segretario o dal Presidente e Cassiere.
Soltanto in casi eccezionali e di urgenza improrogabile (es. causa mancanza del Presidente e del Vicepresidente), previa delibera scritta del Consiglio direttivo, è ammessa la firma collettiva congiunta del Segretario e del Cassiere.
Art. 15 – Scioglimento –
- L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea generale, delibera assunta con la maggioranza dei quattro quinti dei Soci, presenti, aventi diritto di
- L’associato che per qualsiasi motivo perda la qualità di Socio perde pure qualsiasi diritto sul patrimonio
- Contestualmente alla delibera di scioglimento, l’Assemblea generale decide, a maggioranza semplice dei presenti, la destinazione del patrimonio
Art. 16 – Diritto sussidiario –
Per quanto non previsto dagli statuti, si applicano le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
I soci sono responsabili unicamente con il patrimonio sociale e non con quello privato.
Art. 17 – Entrata in vigore degli statuti –
Questi statuti entrano in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea generale dei Soci dell’11.04.2015 a Sondrio e sostituiscono gli statuti dell’ Assemblea costituente a Sondrio del 12.01.2008.
Presidente: Attuario:
Plinio Pianta Mauro Vasoli
Statuti dell'Associazione italiana
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“AMICI DEGLI ALPEGGI E DELLA MONTAGNA”
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita con sede in SONDRIO, Via Valeriana n. 32, una Associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile della Repubblica Italiana denominata “AMICI DEGLI ALPEGGI E DELLA MONTAGNA”.
Articolo 2 – Scopo
L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
Essa ha per finalità:
– promuovere e riconoscere in ambito sociale, educativo, mediatico, economico, politico ed istituzionale, il ruolo complessivo ed il valore patrimoniale del sistema d’alpeggio nelle sue componenti di beni materiali ed immateriali quale realtà caratteristica e comune all’arco alpino, fortemente legata alla definizione dell’identità delle sue comunità, al mantenimento di attività e produzioni rurali sostenibili, di paesaggi culturali e di equilibri ambientali, allo sviluppo di forme di turismo sostenibile;
– promuovere la raccolta di informazioni, documentazioni, conoscenze sul sistema dell’alpeggio nei suoi aspetti storici, etno-antropologici, produttivi, ambientali nonché la loro organizzazione in sistemi informativi finalizzati a favorire la circolazione di tali elementi conoscitivi presso studiosi, operatori professionali e la loro divulgazione presso un ampio pubblico;
– promuovere lo scambio di esperienze innovative di gestione multifunzionale degli alpeggi e dei sistemi comprensoriali d’alpeggio nonché della loro valorizzazione nel quadro di iniziative di promozione territoriale;
– promuovere la costituzione di associazioni di “amici degli alpeggi” con riferimento a singoli alpeggi o comprensori alpivi;
– stimolare e favorire iniziative a carattere locale sul tema della conoscenza, della conservazione e della valorizzazione delle risorse legate ai sistemi d’alpeggio e promuovendo il coordinamento tra di esse in raccordo con schemi di iniziative comuni sovralocali;
– favorire lo sviluppo di iniziative comuni a carattere interregionale e transfrontaliero sulla base di un rinnovato ruolo degli alpeggi nell’ambito degli scambi culturali e di cooperazione tra ambiti territoriali diversi e sulla base della necessità attuale di rivolgersi ad un ampio bacino europeo perialpino di potenziali fruitori e consumatori dei servizi e dei prodotti dell’alpeggio;
– promuovere la partecipazione degli alpeggiatori alle iniziative di promozione territoriale favorendo la cooperazione tra essi e gli operatori del settore turistico, artigianale dei servizi e le amministrazioni pubbliche;
– favorire gli scambi culturali ed i rapporti di solidarietà tra gli abitanti degli aggregati urbani e il mondo rurale alpino promuovendo iniziative di turismo educativo e sociale nonché esperienze di partecipazione attiva al mantenimento del patrimonio culturale ed ambientale rappresentato dagli alpeggi.
L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative.
Articolo 3 – Oggetto
L’associazione per il raggiungimento dei propri scopi, intende svolgere le seguenti attività:
– proporre ed eventualmente realizzare progetti finalizzati al perseguimento delle finalità sociali e partecipare attivamente alla loro attuazione;
– stimolare le istituzioni politico-amministrative mediante la proposta di linee e guide di azione in grado di favorire la valorizzazione multifunzionale degli alpeggi;
– realizzare attività di divulgazione, informazione e promozione rivolte agli alpeggiatori, agli allevatori di montagna, agli operatori turistici, ai residenti delle aree intralpine, al pubblico dei turisti e consumatori europei (in particolare dell’area perialpina) attraverso pubblicazioni periodiche, mostre, guide, monografie divulgative e la gestione di un portale sulla rete Internet plurilingue in grado di offrire anche informazioni pratiche costantemente aggiornate;
– organizzare incontri periodici, con criteri di rotazione delle sedi, per operare lo scambio di esperienze, divulgare le iniziative dell’Associazione, conferire premi ad enti, associazioni, alpeggiatori, protagonisti di esperienze innovative nonché a personalità, che con opere di carattere scientifico, letterario, giornalistico hanno contribuito a diffondere una immagine positiva dell’alpeggio;
– organizzare attività di concerto con le scuole di ogni ordine e grado al fine di realizzare iniziative didattiche sul tema dell’alpeggio ed esperienze di visita e soggiorno sugli alpeggi;
– organizzare di concerto con associazioni di volontariato, ricreative, di solidarietà sociale, ambientaliste, attività residenziali in alpeggio a carattere educativo finalizzate alla crescita della consapevolezza ambientale e alla promozione di stili di vita e consumo sostenibili attraverso la partecipazione attiva alla vita ed al lavoro dell’alpeggio;
– promuovere e sviluppare attività di inventario del patrimonio culturale materiale e immateriale legato al sistema dell’alpeggio e intraprendere iniziative utili al fine del suo riconoscimento, tutela, conservazione, valorizzazione;
– promuovere e gestire iniziative di formazione nell’ambito dell’Associazione della figura di guide rurali di montagna qualificate ai fini dell’organizzazione di visite guidate e altre iniziative divulgative;
– promuovere un circuito di centri di documentazione e di interesse, ecomusei, ed altre istituzioni sul tema della pastorizia alpina e dell’alpeggio e stimolarne l’estensione;
– promuovere la realizzazione di “vie degli alpeggi” intervallive e transfrontaliere in grado di stimolare la frequentazione di alpeggi meno facilmente raggiungibili attraverso percorsi plurigiornalieri con l’individuazione di idonei punti tappa e realizzazione infrastrutture di supporto;
– segnalare gli esercizi (rivendite specializzate, osterie, ristoranti, trattorie, enoteche) che propongono al consumatore ampia e qualificata selezione dei prodotti caseari d’alpeggio;
– promuovere e supportare azioni per il riconoscimento e la valorizzazione delle produzioni d’alpeggio;
– promuovere anche attraverso forme associative tra enti locali, privati, gruppi di fruitori, il recupero, riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio di edilizia rurale degli alpeggi per finalità sociali anche mediante forme e rapporti giuridici innovativi;
– incentivare mediante l’erogazione di borse di studio e ricerca, l’organizzazione di incontri, di convegni e la pubblicazione di studi inerenti la conoscenza dell’alpeggio nei suoi aspetti storico-culturali;
– organizzare o concorrere all’organizzazione di concerto con gli operatori economici e culturali e gli enti di promozione territoriale, agroalimentare, turistica nelle località alpine e perialpine manifestazioni a carattere culturale, promozionale, gastronomico sul tema dell’alpeggio e delle sue produzioni.
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere qualsiasi attività connessa all’oggetto sociale e tra l’altro acquistare, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione immobili, attrezzature sia immobili che mobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.
Articolo 4 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 5 – Soci
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro, che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e più precisamente:
– le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, che sulla base di un personale interesse culturale, escursionistico, gastronomico e della condivisione degli scopi dell’Associazione sono interessate a partecipare alle iniziative sociali ed a sostenerne l’attività;
– gli alpeggiatori, cittadini italiani o stranieri, e i loro famigliari che sulla base della condivisione degli scopi dell’Associazione intendono collaborare alle iniziative della stessa e individuano nell’Associazione una espressione collettiva della loro volontà di far vivere gli alpeggi in sintonia con i valori tradizionali ma anche con le nuove esigenze della comunità locale e della più ampia società;
– le associazioni degli alpeggiatori, dei produttori di formaggi e di altri prodotti d’alpeggio;
– le associazioni di “amici” di singoli alpeggi o degli alpeggi di determinate valli o località già costituite al momento di costituzione dell’Associazione;
– gli operatori privati del settore turistico alberghiero e della ristorazione; gli artigiani, gli operatori del settore dell’affinamento, distribuzione e rivendita di prodotti caseari nonché gli operatori della comunicazione relativa a questi settori che si impegnano a promuovere attraverso le loro attività l’immagine ed i prodotti dell’alpeggio;
– i consorzi di gestione dei beni silvopastorali, i consorzi forestali, gli enti proprietari e gestori degli alpeggi, i consorzi di alpeggio;
– le associazioni che operano nel campo della promozione dei valori culturali, linguistici, tradizionali, paesistici ed ambientali, le istituzioni culturali (musei, biblioteche, centri di studio e documentazione), gli operatori culturali privati; gli enti di sperimentazione e di ricerca pubblici e privati, le associazioni a carattere professionale o scientifico finalizzate alla promozione dell’alpicoltura, le associazioni e gli enti di promozione territoriale e turistica;
– gli enti locali (Comuni ed enti sovracomunali ed Enti di gestione di Parchi e Aree protette).
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
La domanda verrà valutata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata sulla base dei criteri stabiliti dai regolamenti interni.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persona fisica minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minorenne a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio persona fisica minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Il socio che non osservi lo Statuto, gli eventuali regolamenti sociali e che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda comunque indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione delle eventuali sanzioni.
I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria o decesso;
b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
c) esclusione debitamente motivata e deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute dannose all’immagine dell’Associazione; sull’eventuale impugnazione del socio sulla delibera deciderà l’assemblea in sede ordinaria.
d) Scioglimento dell’Associazione.
L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
a) l’assemblea generale dei soci;
b) il consiglio direttivo;
d) il collegio dei revisori.
Articolo 8 – Assemblea
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell’ordine del giorno da almeno un quarto degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Diritto di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) associati.
Articolo 10 – Convocazione e compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria e straordinaria avverrà mediante avviso, trasmesso almeno otto giorni prima dell’adunanza, mediante affissione dell’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, e-mail o fax.
Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Spetta all’assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, del Presidente del Consiglio Direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorse due ore da quella fissata dall’avviso, l’assemblea sia ordinaria che straordinaria, si intende costituita in seconda convocazione e validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia il numero degli associati intervenuti (e delibera a maggioranza dei presenti) ed in sede straordinaria con la presenza di un quarto degli associati aventi diritto al voto (e delibera a maggioranza dei presenti).
Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Articolo 12 – Consiglio direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’assemblea, composto da un numero variabile da cinque a quindici componenti scelti tra gli associati maggiorenni e/o i legali rappresentanti degli associati.
Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina un vicepresidente ed un tesoriere nonché, nel proprio ambito o comunque in quello dei soci, un segretario.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Il Consiglio direttivo può attivare rapporti di collaborazione a vario titolo che risultassero funzionali e necessari al miglior espletamento delle attività istituzionali dell’Associazione.
Articolo 13 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
In caso di inabilità sopravvenuta del Vice-Presidente, le funzioni saranno esercitare dal più anziano in termine di voti ottenuti fra i membri del consiglio direttivo.
Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il Presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
Articolo 14 – Convocazione consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax o e-mail.
Articolo 15 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) determinare le quote associative annuali;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
f) adottare i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
g) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni ed in relazione a specifiche attività che richiedono particolari competenze tecniche o professionali, potrà costituire apposite commissioni di studio o di lavoro, anche fra i propri soci, la cui funzione è quella di supportare il Consiglio direttivo nelle decisioni con proposte e/o pareri. La durata delle commissioni è stabilita di volta in volta dal Consiglio direttivo.
Articolo 16 – Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 17 – Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamene delegato.
Articolo 18 – Il segretario e il tesoriere
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Il tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo 19 – Collegio dei revisori
Il Collegio dei revisori è composto da tre soci e/o rappresentanti legali dei soci, eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
Articolo 20 – Durata delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre esercizi, sono rieleggibili e sono gratuite.
Articolo 21 – Il rendiconto
Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo 22 – Anno sociale
L’anno solare e l’esercizio finanziario iniziano il 1. gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 23 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivati dalle attività organizzate dall’Associazione.
Articolo 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Conciliazione promossa dalla C.C.I.A.A. di Sondrio.
In caso di rigetto del Lodo risulta competente il Tribunale ordinario di Sondrio.
Articolo 25 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto al voto.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità proposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana.
F.to [omissis..]I soci costituenti
F.to Franco Cederna Notaio in Sondrio