Statuti AmAMont associazione svizzera
STATUTO
Associazione AmAMont.CH / FreundBergAlp.CH /AmiMontAlp.CH
Associazione Amici degli Alpeggi e della Montagna.CH/Vereinigung Freunde der Berge und Alpen.CH/ Association Amis des Montagnes et des Alpages.CH
Capitolo I – Costituzione / Scopo / Sede –
Art. 1 – Costituzione/Scopo –
L’Associazione AmAMont.CH/FreundBergAlp.CH/AmiMontAlp.CH si costituisce con lo scopo di salvaguardare e promuovere gli interessi della montagna e di tutti gli abitanti dell’arco alpino europeo con particolare riferimento agli alpeggi e alle vallate di montagna.
L’Associazione è costituita ai sensi degli Articoli 60 ss del Codice Civile svizzero. Non ha scopo di lucro e sono garantiti il principio della neutralità politica e la collaborazione con le organizzazioni che perseguono gli stessi scopi.
Art. 2 – Sede –
La sede dell’Associazione a partire dalla data della costituzione della presente associazione si troverà presso il domicilio del Presidente.
Capitolo II – Soci –
Art. 3 – Qualità di socio/diritti dei soci –
Soci possono divenire tutti coloro che condividono gli scopi dell’Associazione e sono ammessi dal Consiglio direttivo tramite registrazione dei loro dati
Quali Soci possono aderire persone fisiche o giuridiche che condividono il suo scopo, indipendentemente dalla loro
Queste ultime (persone giuridiche) dovranno farsi rappresentare da un loro delegato con relativa
Art. 4 – Doveri dei Soci –
I Soci sono tenuti:
ad osservare le norme statutarie e le decisioni degli organi direttivi preposti;
ad astenersi da tutto ciò che possa compromettere il prestigio ed il buon nome dell’Associazione;
a sostenere le attività dell’Associazione ed a provvedere al versamento delle quote
Art. 5 – Perdita della qualità di Socio –
La qualità di Socio si perde:
per rinuncia dell’interessato o
per provvedimento di
Il provvedimento di decadenza del CD potrà essere impugnato dal Socio interessato (tramite lettera raccomandata al Presidente) entro 20 giorni dalla sua comunicazione a mano dell’Assemblea.
Capitolo III – Organizzazione dell’Associazione –
Art. 6 – Sono organi dell’Associazione –
l’Assemblea generale dei Soci (AG);
il Consiglio direttivo (CD);
i revisori dei
Art. 7 – L’Assemblea generale (AG) –
a) L’Assemblea generale dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai Soci che sono in regola con le quote
All’Assemblea generale compete in particolare:
la nomina del Presidente, di un Vicepresidente, dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Questi saranno nominati con criteri territoriali in modo possibilmente proporzionale al numero dei soci.
l’approvazione dei conti economici con relativa delibera di scarico degli altri organi
la decisione sulle quote sociali
l’assunzione delle decisioni riguardanti l’attività essenziale dell’associazione.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, e comunque, almeno una volta all’anno, di regola, entro la fine del mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo e del rapporto di attività dell’Associazione e eventuali preventivi Potrà altresì essere convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci.
Tramite preavviso l’Assemblea vien di regola comunicata per iscritto almeno venti (20) giorni prima con l’indicazione della data fissata. La convocazione definitiva deve avvenire con l’indicazione dell’ordine del giorno almeno dieci (10) giorni prima dell’assemblea.
Per le modifiche di statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
Art. 8 – Il Consiglio direttivo (CD) –
Il CD è composto da Soci: da cinque a undici membri (un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Cassiere e dei relativi ulteriori Consiglieri )
Il CD si costituisce da sè.
Il CD si riunisce almeno due volte all’anno nonché ogni qualvolta lo riterrà opportuno il Presidente o la maggioranza del CD ne chieda la La presenza è valida anche tramite mezzi audiovisivi (p.es. videoconferenza/skype, teleconferenza) e per mezzi informatici e telematici.
Il CD deve in particolare:
definire e realizzare, conformemente agli scopi, le attività dell’Associazione sulla base delle determinazioni o degli orientamenti espressi dall’Assemblea generale;
predisporre i conti economici;
ammettere nuovi Soci;
assumere provvedimenti disciplinari o decadenziali nei confronti dei Soci;
rappresentare l’associazione verso l’esterno e pubblicare sue prese di posizione;
collaborare con i GL particolarmente per questioni complesse e/o urgenti;
tenere aggiornato regolarmente il sito dell’associazione;
Il CD nomina una commissione operativa e può nominare dei Gruppi di Lavoro (GL) per approfondire particolari problematiche (fra altro regionali) o commissioni con compiti
In caso di urgenza il Presidente e il Vicepresidente possono prendere decisioni a due, che dovranno appena possibile essere sottoposte a tutti i membri del
Art. 9 – I revisori dei conti –
Il Collegio dei revisori è composto da due Soci non facenti parte di altri organi.
Essi verificheranno i conti e comunicheranno all’Assemblea generale le loro conclusioni.
Capitolo IV – Procedure di voto –
Art. 10- Per le decisioni –
Di regola le decisioni avvengono per alzata di mano ad eccezione che 1/10 dei presenti ne chieda lo scrutinio
Le decisioni sono accolte a maggioranza semplice dei voti In caso di parità di voto decide il Presidente.
Tutti gli organi deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
Art. 11 – Per le elezioni –
Se il numero dei candidati proposti non è superiore a quello delle cariche da occupare, l’organo competente può dichiarare eletti i candidati
Se per una carica sono proposti più candidati, nel primo scrutinio è eletto il candidato che ha raccolto la maggioranza dei voti emessi (50+1 maggioranza assoluta); nel caso di un secondo scrutinio è considerato eletto il candidato con il maggior numero di voti (maggioranza relativa)
Capitolo V – Disposizioni ordinarie/finali –
Art. 12 – Durata degli incarichi –
Tutti gli incarichi hanno una durata di quattro anni e i Soci incaricati sono sempre rieleggibili.
Art. 13 – Durata dell’esercizio finanziario –
L’esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio ed ha il termine il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 14 – Diritto di firma –
L’Associazione è rappresentata con firma collettiva a due, cioè dal Presidente e Segretario o dal Presidente e Cassiere.
Soltanto in casi eccezionali e di urgenza improrogabile (es. causa mancanza del Presidente e del Vicepresidente), previa delibera scritta del Consiglio direttivo, è ammessa la firma collettiva congiunta del Segretario e del Cassiere.
Art. 15 – Scioglimento –
L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea generale, delibera assunta con la maggioranza dei quattro quinti dei Soci, presenti, aventi diritto di
L’associato che per qualsiasi motivo perda la qualità di Socio perde pure qualsiasi diritto sul patrimonio
Contestualmente alla delibera di scioglimento, l’Assemblea generale decide, a maggioranza semplice dei presenti, la destinazione del patrimonio
Art. 16 – Diritto sussidiario –
Per quanto non previsto dagli statuti, si applicano le disposizioni degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
I soci sono responsabili unicamente con il patrimonio sociale e non con quello privato.
Art. 17 – Entrata in vigore degli statuti –
Questi statuti entrano in vigore con l’approvazione da parte dell’Assemblea generale dei Soci dell’11.04.2015 a Sondrio e sostituiscono gli statuti dell’ Assemblea costituente a Sondrio del 12.01.2008.
Presidente: Plinio Pianta
Attuario: Mauro Vasoli